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Il trading on-line, la nascita ed il proliferare della cd. new economy costituiscono
fenomeni ormai prepotentemente inseriti nel nostro quotidiano ed oggetto di dibattito e
riflessione non solo a livello economico e giuridico, ma anche tra gli studiosi di scienze
sociali e di costume, con atteggiamento che passa dallo sfrenato entusiasmo alla più decisa
critica.
E', d'altronde, del tutto logico che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni abbia coinvolto
in modo particolare il settore finanziario, per la genetica predisposizione di quest'ultimo
di adeguarsi rapidamente alle evoluzioni ed alle istanze del mercato.
Attraverso il trading on line i risparmiatori sono diventati sempre più protagonisti diretti
dei mercati. Tuttavia finanza on line non è solo trading, ma informazione, circolazione di dati,
prodotti finanziari e consulenza in tempo reale.
La rapidità del fenomeno, la sua crescita quale fenomeno ormai di massa e l'estensione delle
contrattazioni ad un ambito internazionale, caratterizzato dalla globalità delle comunicazioni
e contrattazioni e dall'assenza di un vero legame fisico con un territorio e, quindi, con
un ordinamento, hanno reso complesso il compito dell'operatore del diritto, il quale di
trova impegnato in un lavorio che è più di "rincorsa" del fenomeno e di faticosa sistemazione
e razionalizzazione ex post del medesimo, piuttosto che di elaborazione armonica di principi
guida e linee di sviluppo.
L'approccio migliore all'analisi delle problematiche giuridiche del trading-on-line è
costituito da un'impostazione per singoli problemi, piuttosto che da un tentativo di
costruire una disciplina sistematica del fenomeno. Emerge pertanto la prima caratteristica del
trading on-line, ovvero quella di non prevede l'esistenza di un supporto cartaceo, avvenendo
le contrattazioni a livello informatico (cd. paperless trading).
La questione assume particolare rilevanza per i contratti che debbono essere conclusi per
iscritto (cd. contratti formali). La materia trova una propria disciplina nel DPR 513/97,
con il quale si è riconosciuta validità giuridica al documento informatico, a patto che si
soddisfi il requisito legale della forma scritta attraverso la firma digitale.
Tuttavia appare ancora lontana, dal punto di vista tecnico più ancora che giuridico,
la definitiva risoluzione delle modalità d'uso della "firma digitale", che costituirebbe
l 'opportuno complemento operativo del sistema.
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