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Guida alla riforma della tassazione delle rendite finanziarie (a cura della Redazione, 20/06/2002) |
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Sui dividendi distribuiti da società estere (anche se quotate in Italia), la ritenuta alla fonte del 12,5% applicata alle persone fisiche assume sempre natura d'acconto, anche se l'investitore ha optato, per i dividendi di azioni italiane, per la ritenuta d'imposta (cedolare secca del 12.50%). Sussiste pertanto l'obbligo di indicazione, da parte dell'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi: *** nel Modello Unico, Quadro RI, rigo 5, oppure ***nel Modello 730, Quadro D, rigo 3, per il loro ammontare al lordo sia dell'eventuale ritenuta subita all'estero, sia della ritenuta d'acconto italiana (nella certificazione ex Modello RAD rilasciata dalla nostra Banca l'importo del dividendo lordo e l'aliquota dell'eventuale ritenuta estera vengono indicati al rigo 10). Per la ritenuta all' estero, vi è da dire che, se fra l'Italia e lo Stato estero di provenienza dei dividendi è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede l'applicazione della ritenuta con aliquota ridotta, l 'investitore potrà: ottenere direttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta convenzionale (come nel caso dei dividendi USA, 15% anziché 30%), oppure subire l'applicazione della ritenuta ordinariamente prevista nello Stato estero per poi presentare istanza di rimborso all'Autorità fiscale estera per la maggior ritenuta applicata rispetto all'aliquota ridotta convenzionale trasmettendo la documentazione (di solito un'attestazione di residenza in Italia, ai fini tributari, rilasciata dalle autorità fiscali italiane) prevista dalle citate Autorità estere. (per esempio Germania e Svizzera).
I dividendi esteri non dànno diritto al credito di imposta del 58.73%; inoltre per evitare
una doppia imposizione, è previsto un credito di imposta scomputabile dall' IRPEF da pagare
in Italia (mediante indicazione nel Quadro RN del Modello Unico o nel Quadro F del
Modello 730). Il limite all'importo scomputabile è rappresentato dall'aliquota convenzionale di ritenuta, in genere fissata nella misura del 15% (è questo il caso dei dividendi provenienti dai principali Paesi esteri quali Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Spagna, USA, Svizzera).
Esempio: supponiamo di aver diritto ad un dividendo di 100 euro assoggettato ad una ritenuta
ordinaria all' estero del 25% pari a 25 euro nel paese di origine: i dividendi distribuiti in Italia saranno
100 meno 25 uguale a 75 e
la banca effettuerà una trattenuta del 12.50% su
75 lire cioè 9.375: il dividendo si riduce, allora, a lire 65.625. Modello 730 Per la compilazione del modello 730 (vedasi istruzioni 730, in particolare "appendice - utili prodotti all'estero") occorre, dopo aver ricevuto una certificazione aggiuntiva all'ex-rad, con la quale la Banca certifica l'ammontare delle imposte prelevate all'estero, indicare: - nel rigo D3, colonna 1, la somma di "dividendo indicato sul rad nella casella 9" e le "imposte subite all'estero"; in altre parole il dividendo totale lordo - nel rigo D3, colonna 4, la ritenuta italiana del 12,5%; - nel rigo F8, colonna 1, la stesso importo indicato nel rigo D3, colonna 1; - nel rigo F8, colonna 2, l'imposta estera scomputabile (pari all'applicazione all'importo del rigo F8, colonna 1, dell'aliquota convenzionale rinvenibile nelle istruzioni al 730 nelle ultime pagine). Esempio: dividendi totali 100, ritenuta all' estero 25% uguale a 25, dividendi ricevuti in Italia 75, ritenuta 12.50% su 75 uguale a 9.375 , aliquota convenzionale pari al 15% dividendo indicato nel rad, casella 9: 75 ritenuta italiana indicata nel rad: 9,375 imposta estera subita: 25 aliquota convenzionale: 15% ***D3, col 1: 100 pari al dividendo totale lordo corrispondente al dividendo italiano 75 piu' le ritenute all' estero 25 ***D3, col 4: ritenuta in Italia del 12.50% su 75 pari a 9,375 ***F8, col 1: dividendo totale lordo all' estero pari a 100 (come nel rigo D3 col.1) ***F8, col 2: 15 pari al 15% (aliquota convenzionale) del dividendo lordo all' estero. Modello Unico Chi presenta il Modello Unico deve inserire l'importo totale della voce "Lordo" nel Quadro RI (redditi da capitale), rigo RI7 (utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta), colonna 1 (redditi); lo stesso importo va riportato nel Quadro RN (calcolo dell'IRPEF), rigo 1 (reddito complessivo), colonna 1 (di cui prodotto all'estero). L'importo totale della voce "Ritenute Italia" va inserito nel Quadro RI (redditi da capitale), rigo RI7 (utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta), colonna 3 (ritenute). L'importo totale della voce "Aliquota convenzionale ritenute estero" va inserito nel Quadro RN (calcolo dell'IRPEF), rigo 24, colonna 2 (crediti di imposta totali per i redditi prodotti all'estero). Se un Cliente ha incassato dividendi esteri tramite diversi intermediari deve ovviamente aggiungere ai totali sopra riportati tali importi. *********************************************************************************************** Chi si avvale di un broker online americano per la negoziazione in loco, risultando un cliente residente in Italia, si vedrà accreditare i guadagni in conto capitale al lordo dell'imposizione fiscale, ma dovrà poi denunciare in Italia i redditi da capitali realizzati. Secondo un trattato internazionale stipulato tra Stati Uniti e Italia,infatti, gli investitori italiani che investono nei mercati americani sono lordisti, ossia non pagano nessuna ritenuta sul capital gain che viene quindi accreditato integralmente. Questo per evitare una doppia imposizione fiscale poiché la plusvalenza viene tassata in Italia. Se si opera nei mercati oltreoceano avvalendosi di un broker online italiano,sarà quest'ultimo che provvederà a tassare la plusvalenza realizzata come se si trattasse di un capital gain ottenuto negoziando titoli italiani, ossia al 12,50%.)
http://invest-faq.com/articles/tax-non-us-nat.html
Decreto Legislativo 21novembre 1997, n.461 sulla riforma delle rendite finanziarie www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97461dl.htm
Si riporta solamente, quel che riguarda il regime di tassazione "Amministrato" per i titoli di capitale. Il calcolo prevede la compensazione delle plus e delle minus nell'ambito della stessa giornata; si procede poi alla tassazione delle plus realizzate mentre le eventuali minus si possono compensare con le successive plus. Il calcolo, secondo le disposizioni di legge, viene effettuato mensilmente, ed addebitato, per esempio, nel corso del mese successivo al periodo d'imposta che si prende in cosiderazione. Le banche dovranno versare le somme trattenute entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo d'imposta che si prende in cosiderazione. E' rilevante per il calcolo, non la data dell' operazione, ma la data di valuta.
Per il capital gain, chi utilizza un intermediario italiano,paga regolarmente il 12.50% come per le azioni italiane. I dividendi , per esempio quelli USA, invece, vanno portati in dichiarazione dei redditi: In aggiunta a questo c'è una tassazione USA "alla fonte" sui dividendi che per i residenti italiani (e quelli dei principali paesi CEE, ma non per quelli di Montecarlo o di S.Marino, ad esempio) è del 15%, anziché del 30%, che è pagato dai residenti fiscali dei paesi che non hanno un "trattato fiscale" con gli USA. Il modulo W8-ben serve a poter richiedere al fisco americano l'aliquota del 15% relativo ai dividendi versati. Viene richiesto dall'intermediario unicamente per poter documentare in caso di "ispezione" per conto del fisco americano la robustezza delle ragioni per cui si è richiesto e ottenuto di pagare per conto del cliente il 15% e non il 30%. Per la precisione il fisco americano non ha "diritto" di richiedere di vedere i dati e i W8-ben, dei clienti della SIM/Banca, ma sono gli "external auditors" della SIM/banca che, ispezionate procedure e documentazione utilizzate dall'intermediario, debbono poter certificare all'ingrosso al fisco americano che "tutto è in ordine", e allora i W8-ben servono. Questo documento è emesso dal Ministero del Tesoro USA e serve ad identificare il firmatario come soggetto esente dalla tassazione americana circa il capital gain in quanto viene garantito che tale tassazione verrà applicata nel paese di origine; solo la tassazione sul capital gain è da considerarsi completamente "elusa" |