|
L'equalizzatore (a cura della Redazione, 20/07/2001) |
|
|
**********************************************************************************************
COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALL' ABROGAZIONE DELL' EQUALIZZATORE
A seguito dell'ordinanza con la quale il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del
Ministro delle finanze 4 agosto 2000 che individua gli elementi di rettifica da utilizzare
per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di natura finanziaria, nonché
di taluni redditi di capitale (meccanismo dell'equalizzatore), allo stato, a decorrere dal
4 agosto 2001, ai fini della tassazione dei cespiti anzidetti si rendono applicabili le
modalità vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001, senza tener conto dell'equalizzatore. Roma, 13 agosto 2001 CAPITAL GAIN, RIFORMA IN DUE MOSSE *********************************************************************************************** INTRODUZIONE DELL' EQUALIZZATORE DAL PRIMO GENNAIO 2001, SOPPRESSO A PARTIRE DA AGOSTO 2001 A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2001 è prevista l'entrata in vigore dell' EQUALIZZATORE, una modifica all'attuale normativa fiscale, che introduce un possibile supplemento di tassazione all'imposta sul capital gain per le vendite di azioni detenute da più di un anno. In pratica, per le sole azioni che sono state acquistate da oltre un anno e, poniamo come esempio, meno di due, si calcola quale imposta sul capital gain sarebbe stata pagata se, al 31 dicembre dell'ultimo anno, l'investitore avesse venduto le azioni ai prezzi allora in essere (come verranno comunicati da U.I.C.)
Su questo primo importo che "sarebbe stato" in caso di vendita allora pagato si applica un
interesse pari al tasso di rendimento netto dei titoli di stato (come comunicato ogni mese da
Banca d'Italia). Un'altra stranezza è che per calcolare se un certo lotto di azioni è vecchio "più di un anno" la norma prevede che si calcoli una "data media di acquisto": ma tale concetto appare incongruente con la logica complessiva, perché per evitare di cadere sotto il regime dell'equalizzatore basterebbe allora, prima della vendita, acquistare un numero di titoli aggiuntivi sufficiente ad abbassare la "data media di acquisto" complessiva del lotto a meno di 365 giorni... per cui da una circolare più recente sembra che, per restringere questa possibilità, le "medie" vadano ora fatte anno per anno, complicando ulteriormente l'elaborazione... Il fatto comunque che venga richiesta imposta anche su operazioni in perdita (nell'esempio estremo 10-110-10 Euro sopra descritto l'imposta da pagare è addirittura maggiore del RICAVO della vendita) rende possibile che l'intera normativa venga sospesa, rivista o, alla fine, cassata dalla Corte Costituzionale, ma alla data dobbiamo predisporci ad attuarla, il che avverrà con un ricalcolo aggiuntivo per l'imposta sul capital gain che si effettuerà dopo la fine del mese e potrà portare a supplementi di addebito e a variazioni nelle minusvalenze fiscali. Allo scopo di facilitare la valutazione della propria posizione fiscale nei confronti dell'EQUALIZZATORE, abbiamo pensato di fare cosa utile fornendo per ciascun cliente, alla voce "EQUALIZZATORE" del menu INFO la natura e consistenza delle giacenze con data media "maggiore di un anno", così come ci risultano dalle nostre elaborazioni: Vi preghiamo ovviamente di segnalarci le eventuali incongruenze che doveste riscontrare.
|
||
| I confini dell'equalizzatore a cura de IL SOLE 24 ORE | ||
Dove si applica
Dove non si applica |