Compravendita warrant e covered warrant
(fonte B.INTESA, 2-1-2001)
La Consob, con delibera 12409 del 1° marzo 2000 e successive integrazioni, al fine di tutelare il risparmiatore, ha introdotto una normativa che prevede, a partire dal 1° gennaio 2001, l’obbligo da parte del Cliente di definire il limite massimo del proprio investimento in warrant e covered warrant.
Di converso, l’intermediario ha l’obbligo di monitorare il rispetto di tale limite, segnalando il caso in cui le perdite effettive o potenziali siano pari o superino il 50% della cifra destinata all’investimento in tali strumenti.
Al fine di assolvere agli adempimenti di legge tutti i Clienti interessati sono invitati recarsi presso la propria Filiale allo scopo di indicare la cifra limite che intendono destinare a questa tipologia di investimento e sottoscrivere gli appositi allegati al contratto di Negoziazione.
Al riguardo, precisiamo che, in assenza di un'espressa comunicazione entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2000, non sarà possibile dar corso ad attività di compravendita su tali strumenti.
Tuttavia, qualora alla data del 31 dicembre prossimo un Cliente avesse già in portafoglio warrant e covered warrant, ne verrà consentita la vendita: in tale caso, come capitale di riferimento sul quale calcolare le perdite sarà assunto il valore di mercato del portafoglio in warrant e covered warrant, di ciascun Cliente, in base ai prezzi di chiusura dell'ultimo giorno di contrattazione in Borsa dell'anno 2000; tale importo verrà comunicato ad ogni singolo Cliente.
Inoltre, qualora un Cliente lo volesse, potrà successivamente ed in qualsiasi momento modificare il limite da investire in tali strumenti finanziari.
A partire dal 1° gennaio 2001, ogni volta che l’eventuale perdita relativa agli warrant e covered warrant posseduti in portafoglio da un Cliente sia pari o superi il 50% del limite di investimento massimo dallo stesso indicato, la Banca provvederà ad avvisarlo per iscritto.